CONCORDATO PREVENTIVO, ADESIONE TARDIVA

Maggiorazione del secondo acconto e adesione tardiva al CPB: FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Con FAQ n. 4 del 9 dicembre 2024 pubblicata sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento degli acconti, comprensivi di maggiorazioni, per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette.

Valgono le regole ordinarie

In particolare, l’Agenzia ha specificato che, anche per tali soggetti restano valide le regole ordinarie per il versamento degli acconti, comprese le maggiorazioni di cui al comma 2, lett. a) e b), art. 20, D.Lgs. n. 13/2024, le quali dovevano essere versate entro il termine previsto per la seconda o unica rata dell’acconto, ossia il 2 dicembre 2024.

Ma non c’è violazione

Tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto ex art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 richiede l’adesione al CPB, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che se al 2 dicembre non è stata ancora manifestata la predetta adesione, non è ravvisabile alcuna violazione.

Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dal citato art. 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.

 

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