CODICI TRIBUTO ACCONTI 2025

Maggiori acconti IRES e IRAP per il differimento della deducibilità di componenti negativi: istituiti i codici tributo

Con Risoluzione 6 giugno 2025, n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare ai fini del versamento, tramite Mod. F24, dei maggiori acconti IRES e IRAP relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo,

in attuazione dell’art. 1, commi da 14 a 20, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), il quale ha disposto il differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito (ad. es. perdite su crediti realizzate da enti creditizi, ammortamento avviamento, etc.).

Elenco dei nuovi codici tributo

In particolare, risultano istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2007” denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “2008” denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “3881” denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “3882” denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Modalità di compilazione del Mod. F24

I codici tributo “2007” e “2008” devono essere indicati nella sezione “Erario” del Mod. F24, riportando gli importi nella colonna “importi a debito versati” e indicando, nel campo “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.

I codici “3881” e “3882” vanno invece riportati nella sezione “Regioni” unitamente al codice della regione, reperibile nell’apposita tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.

Esclusione da sanzioni e interessi

Si ricorda inoltre che sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti in conseguenza del predetto differimento, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, né quelli di cui all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 69/1989.

 

 

 

 

 

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