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CCNL METALMECCANICI 2025: NUOVI MINIMI E INDENNITÀ AGGIORNATE
30.06.2025
Siglato l’accordo CNNL metalmeccanici 2025
Con l’accordo sottoscritto il 12 giugno 2025, le Parti firmatarie del CCNL Metalmeccanici Industria hanno definito i nuovi importi relativi a minimi tabellari, indennità di trasferta e indennità di reperibilità, in vigore dal 1° giugno 2025.
Oltre agli incrementi retributivi, l’adeguamento delle trasferte forfettarie comporta il superamento delle soglie di esenzione fiscale e previdenziale, rendendo necessarie alcune verifiche.
Si invitano pertanto le aziende a contattare il proprio referente paghe per valutare l’assorbimento di eventuali superminimi o acconti su futuri miglioramenti contrattuali.
I dati dell’accordo 2025
Con riferimento al CCNL Metalmeccanici Industria, in data 12 giugno 2025 è stato sottoscritto l’apposito Verbale di incontro con cui le Parti hanno definito, con validità dal 1° giugno 2025 le tabelle:
- dei minimi tabellari;
- dell’indennità di trasferta;
- dell’indennità di reperibilità.
Incrementi retributivi e nuovi minimi
Il Vostro referente paghe potrà chiarire i punti per eventuali elementi assorbibili quali superminimi e/o acconti futuri miglioramenti contrattuali.
Indennità di trasferta
È stato effettuato anche l’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento, i cui importi dal 1° giugno 2025 risultano i seguenti:
ATTENZIONE: I nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria decorrenti dal 1° giugno 2025 superano la soglia del valore esente, ai fini fiscali e previdenziali, nel caso di trasferta forfetizzata intera. Indennità pari a 50,33 euro a fronte di una soglia di esenzione pari a 46,48 euro.
Diversamente, nel caso di rimborso forfetario dei pasti o del pernottamento o di entrambi.
La soglia di esenzione prevista per l’indennità di trasferta (pari appunto a 46,48 euro) dovrà essere ridotta, rispettivamente, di un terzo (30,99 euro) o di due terzi (15,49 euro).
Indennità di reperibilità
È stata adeguata a decorrere dal 1° giugno 2025 l’indennità di reperibilità, i cui importi risultano i seguenti:
I Vostri referenti paghe restano a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Tags: Acoordo CNNL 2025, definite indennità trasferta e reperibilità, definiti i nuivi minimi, Siglato l'accordo CNNL



