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CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO 2025-2028
30.06.2025
Firmata l’ipotesi di rinnovo
Il 15 aprile 2025 è stata sottoscritta – tra Federchimica, Farmindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil – l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimica – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl.
Il nuovo contratto avrà efficacia temporale dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028; quello attualmente in essere ha efficacia dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025.
Aumenti retributivi
Per i 36 mesi di vigenza contrattuale le Parti hanno concordato che l’aumento sarà riconosciuto in 5 tranche:
– dal 1° luglio 2025
– dal 1° dicembre 2025
– dal 1° luglio 2026
– dal 1° luglio 2027
– dal 1° giugno 2028
Nella tabella che segue sono indicati i nuovi valori del minimo e dell’Ipo, alle diverse decorrenze, per il settore chimico e chimico – farmaceutico.
Contributo per il rinnovo contrattuale
Secondo le modalità definite dalle OO.SS. stipulanti il CCNL, le imprese effettueranno ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali medesime una trattenuta a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del contratto fissata in Euro 25,00 da effettuarsi sulla retribuzione del mese di luglio 2025 e che verrà trasferita alle stesse Organizzazioni.
Permessi non retributi
Vengono estesi da 6 a 12 giorni (fruibili anche a gruppi di 4 ore) i permessi non retribuiti per i figli in malattia di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Permessi per donatori di midollo osseo
I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente per l’effettuazione degli accertamenti, del prelievo, delle giornate di degenza necessarie al prelievo e a quelle di convalescenza necessarie per il ripristino della salute, debitamente documentati e certificati, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 52/2001 (in precedenza era previsti solo 3 giorni).
Malattia – comporto
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999 i termini di conservazione del posto di lavoro sono estesi di un ulteriore 30% rispetto alle durate ordinarie.
Nel caso di unico evento morboso continuativo, ai fini dei termini di conservazione del posto non sono tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 7 giorni (in precedenza, 20 giorni) e fino ad un massimo di 40 giorni (in precedenza, 60 giorni).
Qualora un unico evento morboso continuativo, abbia comportato l’esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento economico ricomincia ex novo in caso di ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni (in precedenza 14 giorni).
In caso di patologie oncologiche e degenerative, ai fini dei suddetti termini di comporto, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, necessari per le connesse terapie, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un periodo pari al 100% del periodo di comporto spettante.
Trattamento per maternità e paternità
Oltre e non più solo, ferma restando la maturazione del T.F.R. secondo i criteri di legge, le assenze dal lavoro per maternità, paternità o per congedi parentali sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali (in precedenza solo entro i primi due anni di vita del bambino e nel limite massimo di nove mesi).
Il padre lavoratore ha diritto di usufruire del congedo di paternità obbligatorio di ulteriori 2 giorni rispetto a quelli previsti dalle norme di Legge, nei termini fissati dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151.
Il padre lavoratore riceverà un trattamento ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto.
I predetti giorni aggiuntivi di congedo di paternità potranno eventualmente essere assorbiti da quelli allo stesso titolo già previsti in sede aziendale.
Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) dall’01.07.2027.

Ulteriri incrementi economici
- Indennità turno notturno (art. 9 H): dall’1.7.2027 pari a 15,50 euro
- Fonchim (art. 61 punto 3): dall’1.1.2027 aliquota contributiva a carico impresa 2,3% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.
Le chiediamo di comunicare al Suo referente paghe, l’eventuale assorbimento di superminimi o acconti futuri miglioramenti per i cedolini di luglio 2025.
Tags: Aumenti retributivi, CCNL chimico-farmaceutico, Diritti lavoratori, Industria chimica, Permessi e congedi, Rinnovo contratto 2025, Trattenuta rinnovo contratto
