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TFR MENSILE IN BUSTA PAGA: IL PARERE DELL’ISPETTORATO
06.05.2025
INL: l’anticipo mensile del TFR in busta paga è illegittimo
Chiarimenti ufficiali con la nota n. 616/2025: solo la legge o i contratti collettivi possono legittimare l’anticipazione.
Il TFR serve a garantire un sostegno alla fine del rapporto
Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene sulla prassi, osservata in alcune aziende, di inserire il TFR mensilmente in busta paga. Tale modalità di erogazione è da ritenersi illegittima, salvo diversa previsione normativa o contrattuale.
Il Trattamento di Fine Rapporto ha una funzione ben precisa: offrire un supporto economico alla conclusione del rapporto di lavoro. Solo in casi specifici previsti dalla legge, o se previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi individuali, è ammessa un’anticipazione.
Anticipo mensile? È retribuzione aggiuntiva con obblighi contributivi
ISecondo l’INL, l’erogazione mensile del TFR non è una legittima anticipazione, ma una maggiore retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale. La nota richiama anche la giurisprudenza (Cass. n. 4670/2021), che conferma questa interpretazione.
Ispettorato: ripristinare gli accantonamenti indebiti
In caso di anticipazione illegittima, l’INL invita i propri ispettori a ordinare l’accantonamento delle somme erogate irregolarmente, tramite un provvedimento formale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 124/2004.
INL-nota-616-2025
Tags: illeggittimo, parere INL, parificato maggiore retribuzione, sentenza Cassazione, TFR anticipo mensile