DISTACCHI DI PERSONALE CON IVA

Novità dal 1° Gennaio 2025
Salvo il Pregresso Non Accertato

Dal 1° gennaio 2025, i prestiti e i distacchi di personale saranno soggetti all’IVA anche quando l’impresa che riceve il personale rimborsa esclusivamente il costo dei dipendenti. Tale modifica, contenuta nell’articolo 167 ter del Dl 131/2024, sostituisce la normativa precedente, che era stata giudicata illegittima dalla Corte di giustizia europea.

La questione precedente

Fino ad oggi, in base all’articolo 8, comma 35 della legge 67/1988, il distacco di personale a fronte di un rimborso limitato al costo del personale non era soggetto a IVA. Inizialmente, tale previsione è stata confermata dalla giurisprudenza, ma successivamente sono emerse distinzioni.

Evoluzione giurisprudenziale

In particolare, si è precisato che il non assoggettamento a IVA riguardava solo i rimborsi limitati a retribuzioni, oneri fiscali, previdenziali e spese relative al personale. In seguito, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 346/2002 e la sentenza 19129/2010 della Corte di Cassazione, è stato stabilito che solo le somme superiori al costo del personale fossero soggette a IVA.

Nel 2011, le Sezioni Unite (sentenza 23021/2011) hanno stabilito che, in caso di distacco o prestito di personale, se il rimborso fosse superiore o inferiore al costo delle retribuzioni e degli oneri, l’impresa distaccataria avrebbe avuto diritto alla detrazione dell’IVA sull’intero ammontare della prestazione.

Il Contrasto con la Direttiva UE

Nonostante l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza di rinvio 2385/2019, ha sollevato dubbi circa la compatibilità della normativa nazionale con la direttiva IVA dell’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda il trattamento fiscale di distacco e somministrazione di manodopera, che sono strumenti sostanzialmente simili ma trattati in modo diverso.

La Corte di Giustizia, nella sentenza C-94/19, ha confermato che il distacco di personale deve essere considerato un’operazione economica, inerente all’esercizio d’impresa, e che l’unico criterio rilevante ai fini IVA è il nesso diretto tra il distacco e il corrispettivo pagato.

Nuove Norme dal 2025

A seguito della decisione della Corte di Giustizia, l’articolo 8 della legge 67/1988 è stato abrogato con l’articolo 16 ter del Dl 131/2024. La modifica normativa entra in vigore per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025.

Clausola di Salvaguardia

La nuova legge prevede una clausola di salvaguardia: sono infatti tutelati i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1° gennaio 2025, in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-94/19) o con l’articolo 8 abrogato, purché non siano stati effettuati accertamenti definitivi.

Con queste modifiche, l’ordinamento italiano si allinea agli atti normativi dell’Unione Europea, evitando l’apertura di nuove procedure di infrazione o l’aggravamento di quelle già esistenti.

 

 

 

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