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REVOCA DELLE DIMISSIONI PROTETTE: PROCEDURE E TEMPISTICHE
16.05.2024
Chiarimento dell’Ispettorato del Lavoro
La Direzione Centrale ha ricevuto richieste di chiarimento riguardanti la procedura di revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro. (Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 )
Pronunciamento dell’Ispettorato e Parere Legislativo
L’Ispettorato ha fornito chiarimenti sulla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla richiesta di revoca delle dimissioni. Dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono ulteriori dettagli.
Condizioni di Efficacia delle Dimissioni
Secondo il legislatore, le dimissioni volontarie dei genitori con figli minori di 3 anni devono essere convalidate dall’Ispettorato per garantire che siano autentiche e non il risultato di coercizione del datore di lavoro.
Procedura di Revoca
Il decreto legislativo citato non disciplina specificamente la revoca delle dimissioni durante il periodo protetto. Tuttavia, si sottolinea che le dimissioni possono essere revocate prima della convalida o prima della loro efficacia.
Esame Istruttorio dell’Ispettorato
La revoca delle dimissioni richiede un esame da parte dell’Ispettorato che valuterà le motivazioni e potrebbe avviare accertamenti ispettivi per tutelare il lavoratore da comportamenti discriminatori o illeciti.
Dimissioni Convalidate e Risoluzione del Rapporto di Lavoro
Se le dimissioni sono state convalidate e hanno già risolto il rapporto di lavoro, non possono essere revocate unilateralmente e il rapporto può essere ripreso solo con il consenso del datore di lavoro.
In allegato il documento emanato dall’Ispettorato del Lavoro
Ispettorato nazionale lavoro, nota n. 862_2024
Tags: chiarimento, D.Lgs. n. 151/2001, dimissioni protette, ispettorato lavoro, procedura